ABSTRACT – L’art. 5 NATO gode di una considerazione e di una notorietà decisamente superiori a quelle dell’art. 42, par. 7, TUE in materia di mutua difesa. In particolare, è messa in discussione, da tempo e ancora da ultimo, l’immediata efficacia della clausola di cui all’art. 42, par. 7, TUE apparentemente condizionata alla realizzazione, se mai lo sarà, della difesa comune europea. In realtà, l’art. 42, par. 7, TUE vincola, fin d’ora e pienamente, gli Stati membri dell’Unione europea uti singuli, sebbene la sua operatività nel concreto sia subordinata giuridicamente e operativamente all’imperativo “NATO first”.