FEDERICO CECI, La Corte di cassazione torna sulla natura “mobile” del rinvio ex art. 3, secondo comma, della legge n. 218 del 1995

ABSTRACT – Con ordinanza n. 29569, depositata il 18 novembre 2024, la Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, è tornata a chiarire la natura mobile del rinvio operato, con riferimento alla giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti non domiciliati in uno Stato membro dell’Unione, dall’art. 3, comma 2, della legge n. 218 del 1995 alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, successivamente sostituita dal regolamento (CE) n. 44/2001 e dal regolamento (UE) n. 1215/2012. La pronuncia in commento presenta elementi di interesse che si rinvengono, da un lato, nella predetta precisazione relativa alla portata del rinvio operato dalla legge italiana e, dall’altro lato, nella trattazione del rapporto di garanzia nell’ambito della normativa internazional privatistica dell’Unione europea. Con il presente contributo, pertanto, dopo aver ricostruito il contesto fattuale da cui l’ordinanza ha avuto origine, si intende offrire un’analisi dei citati aspetti, nel tentativo di trarne alcune valutazioni critiche.

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