ABSTRACT – Il contributo analizza il regolamento 2025/2600 sul “congelamento indefinito” degli asset russi, concentrandosi in particolare sull’utilizzo della base giuridica per la sua adozione. Infatti, l’art. 122, par. 1, TFUE ancora una volta si dimostra la vera e propria “clausola di emergenza” del diritto dell’Unione europea; una clausola che risente ancora oggi della risalente interpretazione della Corte di giustizia sul suo antesignano, l’art. 103 TCEE sulla politica congiunturale. Sulla base di questa premessa, il contributo affronta il tema della discrezionalità del Consiglio nell’utilizzo dell’art. 122 TFUE e del perimetro materiale della disposizione dei trattati, iscritta nel Titolo VIII del TFUE dedicato al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. E proprio quest’ultimo è il profilo che si ritiene più problematico, il quale emerge proprio dal caso del regolamento 2025/2600: quale è il confine del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri?