Statuto
Art. 1 – Denominazione, sede e durata
È costituita l’Associazione italiana degli studiosi di diritto dell’Unione europea (AISDUE) con sede in Roma. La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 – Finalità e attività
L’Associazione italiana degli studiosi di diritto dell’Unione europea (AISDUE) intende approfondire lo studio e diffondere la conoscenza degli aspetti giuridici del processo di integrazione europea. L’Associazione favorisce la collaborazione scientifica e la rappresentanza accademica degli studiosi del diritto dell’Unione europea presso le istituzioni e gli organismi, nazionali ed europei, competenti: a tale scopo valorizza e difende le peculiarità proprie del diritto dell’Unione europea anche con riferimento alla formazione accademica e a quella professionale, alla valutazione della ricerca e alla selezione dei docenti e dei ricercatori.
L’Associazione non ha scopi di lucro.
Per il perseguimento delle proprie finalità, nel rispetto dei principi etici morali e del pluralismo culturale, l’Associazione si prefigge, in particolare, di compiere le seguenti attività concernenti il diritto dell’Unione europea:
- promuovere e coordinare attività di carattere scientifico, didattico e culturale e a questo scopo organizzare convegni, dibattiti e ogni altra iniziativa di studio e di formazione, favorendo lo scambio di idee tra studiosi italiani e stranieri;
- svolgere attività di ricerca e studio, anche partecipando ad iniziative e progetti di istituzioni italiane, europee e straniere;
- promuovere, tramite il proprio sito internet, la diffusione delle proprie attività e delle pubblicazioni scientifiche in formato elettronico;
- aderire ad organismi internazionali e stranieri aventi fini analoghi o collaborare con essi;
- conferire premi e borse di studio;
- promuovere ogni forma di collaborazione utile e coerente con gli obiettivi comuni con le altre associazioni partecipanti alla CASAG e, in particolare sinergia, con la SIDI- Società italiana del diritto internazionale e dell’Unione europea
- porre in essere tutte le attività ritenute opportune per il perseguimento delle finalità di cui sopra;
- assumere in ogni sede, anche giurisdizionale, tutte le iniziative funzionali agli scopi da essa perseguiti ed agli interessi di cui è portatrice.
L’Associazione potrà svolgere le sue attività in accordo con università, associazioni, fondazioni, ONG ed altri enti pubblici e privati, italiani o stranieri nonché insieme ad ordini professionali.
Art. 3 – Soci
Possono essere soci:
1. Su loro semplice richiesta scritta:
– i professori straordinari, ordinari e associati e i ricercatori appartenenti o appartenuti al settore scientifico-disciplinare IUS/14-Diritto dell’Unione europea;
2. Previa delibera dal Consiglio direttivo
– su richiesta scritta, docenti e studiosi del SSD IUS 13, i quali abbiano dimostrato, con le loro pubblicazioni, specifico interesse per il diritto dell’Unione europea;
– su lettera, sottoscritta da due soci dell’Associazione, ulteriori docenti e studiosi, anche afferenti ad altri SSD, i quali abbiano dimostrato, con le loro pubblicazioni o la loro attività, interesse per il diritto dell’Unione europea.
È prevista la possibilità di assegnare la qualifica di “membri onorari” a personalità, identificate dal Consiglio direttivo, che si siano particolarmente distinte nella collaborazione o nel sostegno dell’attività dell’Associazione. Assumono la qualifica di “sostenitori” gli enti pubblici e privati, le società o le persone che contribuiscono finanziariamente alla realizzazione degli scopi e delle attività dell’Associazione. I “membri onorari” e i “sostenitori” non hanno diritto di voto e non pagano la quota associativa.
Art. 4 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno il diritto di partecipare all’attività dell’Associazione e ricevono le pubblicazioni e le informazioni necessarie per collaborare all’attuazione degli scopi sociali.
I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale, il cui ammontare viene fissato dal Consiglio direttivo.
La qualità di socio si acquista dal giorno del pagamento della quota associativa per l’anno in corso, a seguito della comunicazione scritta, da parte del Consiglio direttivo, dell’avvenuta ammissione.
La qualità di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento di due quote annuali consecutive, nonché per gravi motivi. La delibera di esclusione per mancato pagamento delle quote associative è adottata dal Consiglio direttivo. La delibera di esclusione per gravi motivi è adottata dall’Assemblea, a scrutinio segreto e a maggioranza dei soci presenti, su proposta del Consiglio direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata per iscritto all’interessato.
Art. 5 – Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea,
– il Consiglio direttivo,
– il Presidente,
– il Segretario generale,
– il Collegio dei Garanti
Art. 6 – Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Segretario e si riunisce almeno una volta all’anno: per deliberare le linee programmatiche che il Consiglio direttivo dovrà seguire nello svolgimento della sua attività; per deliberare su questioni o proposte ad istanza del Consiglio direttivo o di almeno un quinto dei soci con diritto di voto; per approvare il rendiconto sottoposto dal Tesoriere.
L’Assemblea procede ogni triennio alla elezione tra i soci dei membri del Consiglio direttivo, del Presidente, del Segretario
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. I membri del Consiglio direttivo, il Presidente, il Segretario sono immediatamente rieleggibili per il triennio successivo, con il limite di permanenza in carica di sei anni consecutivi.
Hanno diritto di voto i soli soci in regola col pagamento della quota annuale.
L’Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno un quarto dei soci con diritto di voto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente. L’Assemblea adotta le sue deliberazioni a maggioranza assoluta dei voti espressi. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si svolgono, invece, per scrutinio segreto, oltre ai casi previsti dal presente Statuto, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci presenti e rappresentati. Il Voto per delega è limitato a tre deleghe pro capite. E’ ammesso il voto per corrispondenza.
In occasione della riunione annuale dell’Assemblea dei soci viene organizzato un incontro di studio. La sede della riunione annuale è scelta dall’Assemblea, su proposta di uno o più soci o del Consiglio direttivo.
Art. 7 – Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario generale e da cinque soci eletti dall’Assemblea, tra quest’ultimi almeno tre devono essere appartenenti o appartenuti al SSD IUS 14. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili, immediatamente, per il successivo triennio, con il limite di permanenza in carica di sei anni consecutivi. Esso delibera a maggioranza.
Il Consiglio direttivo coordina le attività scientifiche dell’Associazione, attua le linee programmatiche adottate dall’Assemblea, determina l’ammontare delle quote associative, stabilisce le direttive per l’organizzazione di riunioni, conferenze, congressi ed altre manifestazioni, delibera sull’ammissione e sull’esclusione dei soci, riferisce annualmente all’Assemblea sull’attività dell’Associazione ed esercita ogni altro potere necessario per il suo funzionamento. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi, su convocazione del Segretario generale, o quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri. Le sue sedute non sono valide se non sono presenti almeno metà dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere per qualsiasi motivo (dimissioni, recesso, revoca o impedimento permanente), il sostituto viene cooptato dagli altri Consiglieri, e la cooptazione deve essere ratificata dall’Assemblea alla prima riunione utile da convocare, al massimo, entro un mese dalla cooptazione. Il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati, occorrerà procedere al rinnovo dell’intero Consiglio con apposita votazione dell’Assemblea.
Le adunanze si possono svolgere anche a mezzo di audio-video conferenza, salvo che sia sempre garantito l’intervento di tutti i partecipanti al dibattito e sia sempre possibile verificare la presenza dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può redigere uno schema di regolamento per l’attuazione del presente Statuto, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 8 – Presidente
Il Presidente, eletto dall’Assemblea tra i docenti che appartengono o sono appartenuti allo IUS 14, dura in carica tre anni, ha la rappresentanza legale, presiede l’Assemblea, firma gli atti e i documenti che impegnano l’l’Associazione. Può delegare al Segretario o ad altro membro del Consiglio direttivo di rappresentare l’Associazione per il compimento di ogni attività che rientra nelle finalità della stessa.
Art. 9 – Segretario generale
Il Segretario eletto dall’Assemblea tra i docenti che appartengono o sono appartenuti allo IUS 14, dura in carica tre anni, organizza e coordina l’attività dell’Associazione, collabora col Presidente, cura l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, firma la corrispondenza ordinaria, provvede alla compilazione ed alla conservazione dei verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo; amministra il patrimonio dell’Associazione e sottopone il rendiconto al Consiglio direttivo che lo approva; può aprire e amministrare conti correnti postali o conti correnti presso istituti di credito. A tal fine ha la firma sociale.
Art. 10 – Collegio dei Garanti
Il Collegio dei Garanti formula raccomandazioni al Consiglio direttivo ed all’Assemblea in ordine alla vita dell’Associazione. Ne fanno parte studiosi di chiara fama nominati dall’Assemblea per acclamazione.
Art. 10 bis – Presidente emerito
Su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente uscente può essere designato “Presidente emerito” dall’Assemblea per acclamazione. La qualifica gli è conferita a tempo indeterminato, salvo revoca da parte dell’Assemblea, su richiesta del Consiglio Direttivo.
Su designazione del Consiglio Direttivo, il Presidente emerito può rappresentare l’Associazione nelle manifestazioni ufficiali.
Art. 11 – Risorse finanziarie
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote annuali dei soci;
b) da eventuali contributi e donazioni.
c) dai proventi della vendita di pubblicazioni.
Art. 12 – Collaboratori
L’associazione può avvalersi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo, stipulando con gli stessi contratti di collaborazione, sottoposti al preventivo esame ed autorizzazione del Consiglio direttivo.
Art. 13 – Modifiche dello Statuto
Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio direttivo o di almeno un quinto dei soci. L’Assemblea sarà a tale scopo convocata in sessione straordinaria. Per le modifiche del presente Statuto è richiesto il voto favorevole in prima convocazione di due terzi dei presenti che siano almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione il voto dei due terzi dei presenti.
Art. 14 – Norma transitoria
In sede di prima approvazione degli organi dell’Associazione, il diritto di elettorato passivo è limitato ai soci, appartenenti o appartenuti al SSD IUS 14.
Art. 15 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia.
Roma, 18 maggio 2018
Regolamento per l’Attuazione dello Statuto
Art. 1 – Rinnovo delle cariche sociali
- L’Assemblea procede ogni triennio all’elezione tra i Soci dei membri del Consiglio direttivo, del Presidente e del Segretario generale.
- Almeno sessanta giorni prima dell’Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali, il Segretario generale invia ai soci e pubblica sul sito dell’Associazione una comunicazione, che fissa le modalità e il termine per la presentazione delle candidature da parte degli interessati.
- L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.
- Hanno diritto di voto i soli Soci in regola con il pagamento della quota annuale.
- Gli aventi diritto possono esprimere fino a tre preferenze per l’elezione dei membri del Consiglio direttivo, una preferenza per l’elezione del Presidente e una preferenza per l’elezione del Segretario generale.
- Nel caso in cui l’avente diritto esprima più preferenze per l’elezione dei membri del Consiglio direttivo, queste devono riguardare candidati di sesso diverso. In caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza viene annullata. In caso di espressione di tre preferenze per candidati dello stesso sesso, sono annullate sia la seconda che la terza preferenza.
Art. 2 – Rappresentanza esterna
- La rappresentanza esterna dell’Associazione in tutti i suoi rapporti, in particolare con istituzioni e organismi (nazionali, europei e internazionali), nei convegni, dibattiti, seminari e nelle consultazioni pubbliche spetta al Presidente.
- Il Presidente può delegare il Segretario generale o altro membro del Consiglio direttivo per rappresentare l’Associazione per il compimento di ogni attività che rientra nelle finalità della stessa.
- Il Presidente può affidare a un Socio, in regola con il pagamento della quota annuale, il compito di portare i saluti a nome dell’Associazione in occasione di eventi pubblici.
Art. 3 – Patrocinio e uso del logo AISDUE
- Il patrocinio dell’Associazione può essere concesso per attività promosse dai Soci, quali convegni, seminari e altre iniziative di studio e di formazione attinenti al diritto dell’Unione europea, che siano considerate dal Consiglio direttivo meritevoli di apprezzamento e in linea con le finalità indicate nello Statuto.
- I Soci richiedenti dovranno essere in regola con il pagamento della quota annuale. La richiesta deve pervenire per iscritto almeno quindici giorni prima della data prevista per l’evento.
- Il riconoscimento del patrocinio permette di fare uso del nome e del logo dell’Associazione. I Soci beneficiari sono tenuti a riportare l’indicazione “con il patrocinio di AISDUE” e il logo dell’Associazione in ogni forma di pubblicità dell’iniziativa (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, et cetera).
- La concessione del patrocinio non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dell’Associazione, né interventi di supporto organizzativo o logistico.
Art.4 – Forum tematici
- L’Associazione promuove la costituzione e l’attività al proprio interno di forum tematici rappresentativi dei diversi interessi culturali e scientifici dei Soci.
- I forum tematici sono formati da non meno di dieci Soci. La loro costituzione avviene su richiesta di uno dei Soci interessati e viene deliberata dal Consiglio direttivo per un periodo iniziale di tre anni, ulteriormente prorogabile di tre anni in tre anni.
- La richiesta di costituzione e di proroga deve essere trasmessa al Segretario generale e contenere l’indicazione dell’ambito tematico che costituirà l’oggetto del forum, il nome del coordinatore, un sintetico programma delle attività che si prevede di intraprendere e i nominativi dei dieci o più Soci inizialmente coinvolti.
- I forum tematici sono aperti all’adesione dei Soci, su semplice richiesta di questi.
- A titolo di esempio, un forum tematico può organizzare, nell’ambito del campo di indagine prescelto, convegni, seminari, incontri, promuovere pubblicazioni e più in generale stimolare la riflessione scientifica su argomenti di attualità o su linee evolutive del diritto dell’Unione europea.
- In quanto attività riconducibili all’Associazione, le iniziative dei forum tematici devono essere sottoposte all’approvazione preventiva del Consiglio direttivo e possono esporre il logo dell’Associazione. Le attività dei forum tematici non comportano alcun onere finanziario a carico del bilancio dell’Associazione.
- Dei forum tematici esistenti e della loro composizione, così come delle attività da questi promosse, viene data notizia sul sito dell’Associazione.
Art. 5 – Iniziative per giovani studiosi
- L’Associazione valorizza e promuove l’attività scientifica, di ricerca e pubblicistica dei giovani studiosi.
- Compatibilmente con le risorse economiche disponibili, l’Associazione bandisce annualmente i seguenti premi: premio AISDUE per la migliore tesi di dottorato in materia di diritto dell’Unione europea, discussa nei dodici mesi antecedenti la data del bando; premio AISDUE per il miglior articolo su rivista o per il miglior contributo in opera collettanea in materia di diritto dell’Unione europea, pubblicato nell’anno solare precedente a quello di pubblicazione del bando, da uno studioso di età inferiore ai trentacinque anni alla data di pubblicazione del bando.
- Il Consiglio direttivo può istituire premi ulteriori a favore di studiosi di età inferiore ai trentacinque anni, con il sostegno economico di enti pubblici o privati, previa stipulazione di apposita convenzione approvata dal Consiglio direttivo e firmata dal Presidente.
- I premi sono assegnati a insindacabile giudizio delle Commissioni nominate annualmente, per ciascun premio, dal Consiglio direttivo. Le Commissioni sono composte da tre Soci.
- L’Associazione organizza, o contribuisce all’organizzazione, di iniziative di alta formazione e approfondimento, in materia di diritto dell’Unione europea, dedicate ai giovani studiosi, tra le quali giornate di studio, scuole estive e simili.