IRENE AGNOLUCCI, Il punto conclusivo della saga Ryanair? La ricapitalizzazione di Lufthansa nel periodo della pandemia da COVID-19 alla luce del diritto dell’Unione: un commento alla sentenza della Corte di giustizia C-457/23 P

ABSTRACT L’articolo analizza la sentenza C‑457/23 P, Deutsche Lufthansa AG/Ryanair DAC e Condor Flugdienst GmbH, con cui la Corte di giustizia ha confermato l’annullamento della decisione della Commissione che autorizzava la ricapitalizzazione di Lufthansa ai sensi della sezione 3.11 del Quadro temporaneo COVID‑19. Muovendo dalla ricostruzione del Quadro temporaneo e delle sue modifiche, in particolare del secondo emendamento che ha introdotto la possibilità di ricapitalizzazioni e debito subordinato per imprese non finanziarie, il saggio evidenzia come tali strumenti abbiano generato rilevanti squilibri tra Stati membri e tra settori, incidendo sulla struttura concorrenziale del mercato interno nel medio‑lungo periodo. In questo contesto si inserisce la “saga Ryanair”, che ha visto il maggior vettore low‑cost europeo impugnare numerose decisioni della Commissione in materia di aiuti COVID‑19 al settore dell’aviazione, contestando violazioni del principio di non discriminazione, difetti di proporzionalità e carenze istruttorie. La sentenza Lufthansa viene esaminata sotto tre profili: il trattamento del terzo motivo di appello relativo al punto 67 del Quadro temporaneo, la qualificazione della soft law della Commissione come insieme di norme di comportamento “quasi‑vincolanti” e i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni complesse in materia di aiuti di Stato. L’analisi mette in luce come la Corte contribuisca a “indurire” i quadri di crisi e a rafforzare l’obbligo di motivazione, delineando implicazioni pratiche per la futura legislazione d’emergenza fondata sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

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