ALESSANDRO BARAZZA, Children of the Western World? La nozione di “particolare gruppo sociale” tra questioni di genere, identità ed età al vaglio della CGUE in C-646/21 K e L c. Staatsecretaris van Justitie en Veiligheid

Abstract (ITA)

Nella sentenza in causa C-646/21, la Corte di giustizia torna a pronunciarsi sulla nozione di “particolare gruppo sociale”, quale condizione per la concessione della protezione internazionale. Nell’interpretare questa nozione con riferimento a due richiedenti asilo minorenni di sesso femminile, la Corte conclude che le donne e le ragazze che hanno maturato un’effettiva identificazione nel valore della parità di genere sono idonee ad essere riconosciute come membri di un particolare gruppo sociale e, quindi, come rifugiate. La CGUE riafferma altresì come gli Stati membri siano tenuti a garantire il pieno rispetto del principio di superiore interesse del minore ogni qualvolta gestiscano richieste di protezione internazionale da parte di soggetti minorenni. Ciò implica, segnatamente, la necessità di procedere ad un esame individuale dell’interesse concreto del singolo minore coinvolto, valutando tutte le molteplici dimensioni che il principio incarna. La sentenza conferma in definitiva lo sforzo della Corte di rileggere l’intera disciplina della protezione internazionale in un’ottica sensibile al genere, anche alla luce della recente adesione dell’Unione alla Convenzione di Istanbul. Uno sforzo che, sebbene necessiti di essere ulteriormente affinato, rappresenta indubbiamente uno sviluppo positivo nell’ambito del diritto UE dell’immigrazione e dell’asilo.

Abstract (ENG)

In its judgement in case C-646/21, the Court of Justice deals with the notion of “particular social group” as a condition for granting refugee status. In interpreting the notion with reference to two female minors, the Court concludes that women and girls who have developed an effective identification with the value of gender equality are eligible for recognition as members of a particular social group and, hence, as refugees. The CJEU also reaffirms the obligation of member states to fully comply with the principle of the best interests of the child whenever they handle applications for international protection from minors. This implies, in particular, the need to assess the concrete best interest of the child involved, assessing all the multiple dimensions that the principle involves. The judgement ultimately confirms the Court’s effort to re-read the entire subject matter of international protection from a gender-sensitive perspective, also in light of the Union’s recent accession to the Istanbul Convention. Despite the need for further refinement, this effort is undoubtedly a positive development in the context of EU asylum law.

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