Abbiamo deciso di varare anche per la nostra Associazione un blog permanente per riprendere un’utile esperienza fatta da quasi tutte le Associazioni e affini che
V.A. Serov – Il Ratto di Europa
Abbiamo deciso di varare anche per la nostra Associazione un blog permanente per riprendere un’utile esperienza fatta da quasi tutte le Associazioni e affini che
SOMMARIO: 1. Introduzione. ‒ 2. I fatti all’origine della causa e la sentenza del Tribunale. ‒ 3. La sentenza della Corte di giustizia. ‒ 3.1. Il concorso di responsabilità tra Frontex e gli Stati membri. ‒ 3.2. Il comportamento illecito. ‒ 3.3. Il nesso di causalità. ‒ 4. L’ultima parola al Tribunale?
SOMMARIO: 1. Introduzione. ¬– 2. Il regolamento 2025/2600 sul congelamento degli asset russi: genesi e contenuto. – 3. L’art. 122, par. 1, TFUE tra discrezionalità del Consiglio e competenza dell’Unione in materia di coordinamento delle politiche economiche. – 4. È il coordinamento delle politiche economiche, bellezza!
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il contesto fattuale e le questioni pregiudiziali. – 3. La pronuncia della Corte: la centralità della finalità probatoria dell’atto di indagine richiesto mediante l’OEI. – 3.1. Segue: vantaggi e ambiguità della finalità probatoria. – 3.2. La sistematica dei motivi di non esecuzione e non riconoscimento dell’OEI. – 3.2.1. Segue: l’art. 10 della direttiva OEI. – 3.2.2. Segue: l’articolo 11, par. 2, lett. f) della direttiva OEI. – 3.2.3. Segue: l’art. 24, par. 2, lett. b) della direttiva OEI. – 3.3. L’uso della videoconferenza alla luce degli standard di equità processuale convenzionali ed europei.
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il criterio dell’ingerenza diretta nell’impostazione generale della sentenza. – 3. Gli artt. 4 e 5 della direttiva e i limiti delle materie “retribuzioni” e “diritto di associazione” ex art. 153, par. 5, TFUE: il contributo della Corte. – 4. Conclusioni.
SOMMARIO: 1. Introduzione. − 2. Brevi cenni sul dibattito in cui si inserisce
la proposta di riforma del GDPR. − 3. La nozione di “dati personali” ai
sensi dell’art. 4, par. 1, GDPR. − 4. Il trattamento dei dati nel contesto
dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale.
– 5. Le limitazioni all’esercizio del diritto di accesso ai dati personali. – 6.
Conclusioni.
Quello che segue è l’esatto dialogo intercorso nella sera del 18 febbraio 2026, per circa venti minuti, tra Pietro Manzini e l’AI di Google su talune questioni sollevate dal “political agreement” concluso il 27 luglio 2025 tra USA e UE relativamente alle loro relazioni commerciali