CATERINA FRATEA, La circolazione dello status di rifugiato all’interno dello spazio giuridico europeo

Abstract (ITA)

A partire da due sentenze rese dalla Grande Sezione della Corte di giustizia in data 18 giugno 2024, l’intervento intende riflettere sul tema della circolazione dello status di rifugiato (e di beneficiario di protezione sussidiaria) tra i paesi partecipanti al Sistema Europeo Comune di Asilo (SECA). Il tema si pone infatti in quanto nessuna norma del TFUE o di diritto derivato impone il riconoscimento del provvedimento positivo attributivo di tale status adottato in un altro Stato membro. Pur affermando in modo molto chiaro che, allo stato attuale del SECA, nonostante l’obiettivo indicato dall’art. 78 TFUE, l’ordinamento UE non ha ancora raggiunto l’obiettivo del riconoscimento di uno status uniforme valido in tutta l’Unione, tuttavia, la Corte, valorizzando il principio della mutua fiducia e la tutela dei diritti fondamentali, arriva a riconoscere al provvedimento emesso da uno Stato membro una valenza anche per gli altri paesi le cui autorità si trovassero di fronte ad una seconda domanda di protezione internazionale. Sebbene dalla giurisprudenza analizzata emerga come, all’attuale stato di sviluppo del diritto UE, la mutua fiducia non rappresenti, nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un principio autonomo, applicabile indipendentemente dalla legislazione secondaria, non può non notarsi una forte incongruenza. Infatti, il mancato raggiungimento dell’obiettivo, previsto dal diritto primario, della circolazione dello status di rifugiato (e di beneficiario di protezione sussidiaria) desta perplessità nell’ambito di un sistema, quale il SECA, contraddistinto da norme materiali armonizzate circa le qualifiche in presenza delle quali gli Stati sono tenuti, con atto meramente ricognitivo e non costitutivo, ad attribuire tale status e da una giurisprudenza della Corte di giustizia che sta, notevolmente e progressivamente, ampliando le nozioni di persecuzione, imponendo agli Stati membri il riconoscimento dello status a categorie sempre più ampie di soggetti.

Abstract (ENG)

Starting from two judgments delivered by the Grand Chamber of the Court of Justice on 18 June 2024, this paper aims to reflect on the issue of the circulation of refugee status (and subsidiary protection status) between countries participating in the European Common Asylum System (ECAS). The issue arises because no provision of the TFEU or secondary legislation requires the recognition of a positive decision granting such status adopted in another Member State. While stating very clearly that, as the CEAS currently stands, despite the objective set out in Article 78 TFEU, the EU legal order has not yet achieved the objective of recognising a uniform status valid throughout the Union, the Court nevertheless the Court, emphasising the principle of mutual trust and the protection of fundamental rights, recognises that a measure issued by one Member State also has value for other countries whose authorities are faced with a second application for international protection. Although it emerges from the case law analysed that, at the current stage of development of EU law, mutual trust does not constitute an autonomous principle within the area of freedom, security and justice that is applicable independently of secondary legislation, a serious inconsistency cannot be overlooked. Indeed, the failure to achieve the objective, laid down in primary law, of the circulation of refugee status (and of beneficiaries of subsidiary protection) raises concerns in a system such as the SECA, characterised by harmonised substantive rules on the qualifications in the presence of which States are required, by a purely declaratory and non-constitutive act, to grant that status, and by the case law of the Court of Justice, which is significantly and progressively broadening the concepts of persecution, requiring Member States to recognise that status to increasingly broad categories of persons.

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