ABSTRACT – Nella sentenza KLM II, il Tribunale dell’UE affronta la questione dei gruppi aziendali che, in virtù della loro dimensione “pan-europea”, hanno ricevuto aiuti da più Stati membri durante l’emergenza COVID-19 (7 febbraio 2024, causa T-146/22). Dopo aver delineato lo scenario fattuale rilevante, il presente contributo analizza le motivazioni della Corte circa il locus standi del concorrente, l’applicazione del criterio della “singola unità economica” e la distinzione tra vantaggio indiretto ed effetti economici secondari dell’aiuto. Mediante un confronto con l’oramai ampia giurisprudenza sugli aiuti COVID (c.d. casi Ryanair), sono discusse le possibili ripercussioni sull’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, soprattutto alla luce del principio di leale cooperazione su cui la Corte ha fondato l’obbligo per gli Stati membri di coordinare le misure rivolte allo stesso gruppo di imprese.