SOMMARIO: 1. I fatti all’origine della controversia. – 2. L’impossibilità di trasferire i contributi già versati in uno Stato membro al fondo pensione BCE e gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori che ne derivano. – 3. Il dipendente della BCE tecnicamente non è un funzionario dell’Unione europea. – 4. L’assenza di effetti diretti dell’articolo 8, lett. a), dell’Allegato III bis “sulle condizioni d’impiego presso la BCE”. – 5. L’obbligo di leale cooperazione al fine di concludere accordi proposti dalla BCE che consentano il trasferimento al regime pensionistico di quest’ultima dei diritti a pensione già maturati all’interno dello Stato.
Post-Maurizio-Orlandi